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Sentenza n° 103-2013 della Corte Costituzionale sulle Leggi Comunitarie 2008 - 2009
La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 03/2013, ha dichiarato incostituzionale l’Art. 15, c. 1, lett. c), della legge 04/06/2010, n. 96, (sostitutivo dell’art. 11, c. 5, della legge 07/07/2009, n. 88).
L’articolo dichiarato incostituzionale indicava che: «[…] la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato».
Perciò pare si possano ritenere nuovamente in vigore le prescrizioni della Legge Comunitaria 2008, che riporta:
«In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
La situazione attuale, pertanto, è molto confusa e le possibili interpretazioni legali sono numerose, l’unica certezza è che il D.P.C.M. 05/12/97 è ancora in vigore, in quanto non è mai stato abrogato, e gli edifici di nuova realizzazione devono essere costruiti in conformità alle sue prescrizioni. Restano quindi in vigore, ai sensi della normativa, gli adempimenti relativi alla stesura della valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e la verifica strumentale mediante misure fonometriche ad opere ultimate.
La Legge 88/09 e il D.P.C.M. 05/12/97
La Legge 88/09, entrata in vigore il 29 luglio 2009, nell’art. 11 comma 5, stabilisce che: “…in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (…), non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (…)”.
Ciò significa che attualmente gli acquirenti di abitazioni acusticamente non conformi alla Legge non possono intentare procedimenti giuridici nei confronti dei costruttori-venditori ma solo gli enti di controllo, come i comuni, possono e devono richiedere il rispetto dei limiti di Legge. La Legge non è retroattiva e vale esclusivamente per i rapporti sorti dopo il 29 luglio 2009; a tal fine fa fede la data del primo atto contrattuale tra le parti. In sostanza i costruttori devono comunque attenersi ai limiti definiti nel D.P.C.M. 05/12/97 ma solo i comuni possono richiedere il rispetto dei limiti di Legge. In questo modo gli enti comunali diventano direttamente responsabili della conformità ai limiti dei requisiti acustici passivi degli edifici costruiti o ristrutturati sul loro territorio, ed è per questo motivo che attualmente tutti i comuni richiedono necessariamente il collaudo acustico a fine lavori per rilasciare il certificato di abitabilità dei fabbricati.
Tuttavia l’attuale situazione legislativa nel campo dell’acustica edilizia è da considerarsi transitoria in quanto l’articolo 11, al comma 1, della Legge 88/09 richiedeva di emanare nuovi decreti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge stessa. Perciò quello che si attende è un nuovo decreto basato sulla norma UNI 11367 i quali principali contenuti sono relativi alla classificazione acustica degli edifici (in quattro classi) e all’assegnazione delle stesse classi attraverso collaudo acustico effettuato a fine lavori.
La norma UNI 11367
Il 22 luglio 2010 è stata pubblicata la norma UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”.
Il testo definisce la classificazione acustica degli edifici, basata su misure effettuate a lavori ultimati, che indicherà ai futuri proprietari le caratteristiche acustiche della propria abitazione. La UNI 11367 si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, artigianale e industriale. Nell’ambito di applicazione della norma i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.
La UNI 11367 prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica la fascia più alta (abitazione acusticamente più tutelata), alla classe 4 che è la più bassa (abitazione acusticamente meno tutelata): va considerato che, seppure i limiti attualmente vigenti (D.P.C.M. 05/12/97) sono pressoché assimilabili a quelli della terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani esistenti non raggiunge neppure la quarta classe.
La classe viene attribuita sulla base di specifiche misure strumentali in opera e viene attribuita alle singole unità immobiliari e non all’intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo compongono, e non genericamente all’intero condominio). Se, da un lato, questo rende più complicata la determinazione di efficienza acustica, dall’altro è una maggiore garanzia sul risultato finale.
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato: sono infatti oggetto di classificazione l’isolamento di facciata, l’isolamento aereo tra unità adiacenti, l’indice del rumore da calpestio e il livello di rumorosità degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare, ovvero tra le diverse camere.
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